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Aggiornamento normativo

Dazi doganali UK–Italia: come si calcolano dazio e IVA sulle merci dal Regno Unito

Un’aliquota sbagliata o un’IVA all’importazione gestita male possono erodere il margine di un’operazione. Per chi acquista merci dal Regno Unito e le importa in Italia o in un altro Paese dell’UE, i costi doganali sono una voce importante del calcolo commerciale.

In breve. Dopo la Brexit le merci provenienti dal Regno Unito entrano nell’UE come merci di un Paese terzo. Il dazio dipende da tre elementi: valore in dogana, codice di classificazione e origine delle merci. Termini e modalità di pagamento dell’IVA all’importazione dipendono dalla normativa nazionale del Paese in cui si sdogana: verificali con il tuo spedizioniere doganale. Dal 1° luglio 2026 non esiste più la franchigia doganale per le spedizioni fino a 150 euro: nel periodo transitorio si applica, in determinati casi, un dazio forfettario di 3 euro per articolo.

Questa guida segue le regole doganali dell’Unione europea, che valgono allo stesso modo in Italia e negli altri Stati membri. Non descrive le norme fiscali nazionali italiane né le regole d’importazione nel Regno Unito.

Come si calcolano i dazi doganali sulle merci dal Regno Unito

In sintesi: dazio = valore in dogana × aliquota del dazio, dove l’aliquota si legge nella banca dati TARIC in base alla voce doganale del prodotto e alla sua origine. I tre elementi sono spiegati qui sotto.

1. Il valore in dogana delle merci

La base di calcolo del dazio è il valore delle merci maggiorato dei costi di trasporto e assicurazione fino al confine dell’UE, secondo la regola Incoterms scelta nel contratto. Per questo la resa concordata con il fornitore britannico incide direttamente sull’importo da pagare: se approfondisci la scelta tra le rese, consulta la guida agli Incoterms 2020 nel commercio con il Regno Unito.

2. La classificazione tariffaria (codice NC/TARIC)

Ogni prodotto deve avere la propria voce doganale (codice NC/TARIC). È questa a stabilire se l’aliquota del dazio è dello 0%, del 5% o, ad esempio, del 12%. Uno spedizioniere doganale può aiutare a individuare il codice NC corretto, ma la responsabilità finale della classificazione resta dell’importatore. Le aliquote dell’UE si consultano nel sistema TARIC. Per il metodo di classificazione vedi la guida ai codici HS e NC.

3. L’origine delle merci (accordo TCA)

Spedire la merce dal Regno Unito non significa che sia esente da dazio. Beneficiano delle preferenze tariffarie solo le merci che soddisfano le regole di origine preferenziale previste dall’accordo commerciale UE–Regno Unito (TCA). Le merci di origine cinese, ad esempio, che vengono soltanto distribuite dal Regno Unito pagano il dazio pieno. Approfondisci nella guida su preferenze TCA e origine delle merci.

Provenienza non significa origine: perché la merce UK può pagare il dazio

È un errore frequente quando si importa dal Regno Unito. La provenienza indica soltanto da dove parte la spedizione; l’origine dipende dalle regole di origine dell’accordo TCA. L’aliquota preferenziale dello 0% prevista dal TCA richiede un’origine britannica documentata: la sola spedizione dal Regno Unito non basta. Se l’origine non è dimostrata, il dazio si calcola alle condizioni generali, in base alla voce doganale e all’origine effettiva del prodotto.

IVA all’importazione dal Regno Unito: quando si paga e quando si detrae

Oltre al dazio, l’importazione nell’UE è soggetta all’IVA all’importazione del Paese di destinazione. Termini e modalità di pagamento sono fissati a livello nazionale e variano da Paese a Paese: verifica le condizioni applicabili nello Stato in cui sdogani con il tuo spedizioniere doganale.

Per un’impresa, l’IVA versata all’importazione è detraibile secondo le regole generali, a condizione che le merci siano utilizzate per operazioni imponibili.

Attenzione alla direzione del flusso: se invece importi merci in Gran Bretagna, l’IVA all’importazione britannica segue le regole HMRC, compresa la Postponed VAT Accounting. Per quel caso vedi la guida PVA UK: contabilizzare l’IVA d’importazione.

Fine della franchigia di 150 euro: cosa cambia dal 1° luglio 2026

Fino al 30 giugno 2026 le spedizioni con valore intrinseco non superiore a 150 euro, inviate direttamente da un Paese terzo (compreso il Regno Unito) a un destinatario nell’UE, erano esenti dal dazio. Il Regolamento (UE) 2026/382 del Consiglio dell’11 febbraio 2026 ha abrogato questa franchigia: l’esenzione per le spedizioni di basso valore ha cessato di applicarsi il 1° luglio 2026.

In pratica, un valore basso della spedizione non è più, di per sé, un motivo per non pagare il dazio. Per le spedizioni che non rientrano nei casi del dazio forfettario (ad esempio le spedizioni tramite corriere gestite al di fuori dell’IOSS – Import One-Stop Shop, sportello unico per le importazioni), il dazio si applica alle condizioni generali, in base al codice tariffario e all’origine delle merci.

Dazio forfettario di 3 euro: a chi si applica

Per un periodo transitorio, dal 1° luglio 2026 al 1° luglio 2028, al posto della franchigia si applica un dazio forfettario di 3 euro per articolo alle spedizioni il cui valore intrinseco complessivo non supera 150 euro. Secondo le indicazioni pubblicate dal Ministero delle Finanze polacco, che riprendono la guida aggiornata della Commissione europea (comunicato del 6 luglio 2026), il dazio forfettario si applica in due casi:

Le modalità di riscossione sono disciplinate dal Regolamento (UE) 2026/1022 della Commissione. Fuori da queste due categorie il dazio forfettario non si applica e il dazio è dovuto alle condizioni generali.

Sul fronte IVA non è cambiato nulla: le importazioni restano soggette all’IVA del Paese UE di destinazione, e le spedizioni gestite in IOSS restano esenti dall’IVA all’importazione, ma dal 1° luglio 2026 scontano anche il dazio forfettario. Il cambiamento pesa soprattutto sui flussi di groupage ed e-commerce, dove prima il dazio non era dovuto. Poiché le regole transitorie sono nuove e la Commissione europea sta ancora chiarendo i dettagli della riscossione, conviene verificare il trattamento della singola spedizione prima della partenza.

Guide correlate

Fonti ufficiali

Per il lavoro operativo, procedure, campi della dichiarazione e condizioni delle esenzioni vanno sempre verificati direttamente sulle fonti ufficiali.

Domande frequenti sui dazi UK–Italia

Le merci acquistate nel Regno Unito pagano il dazio in Italia?

Dipende dalla classificazione e dall’origine. L’aliquota preferenziale dello 0% prevista dall’accordo TCA vale solo per le merci con origine britannica documentata; la semplice spedizione dal Regno Unito non basta. Le merci di altra origine, ad esempio cinese, distribuite dal Regno Unito pagano il dazio pieno.

Una spedizione dal Regno Unito sotto i 150 euro è ancora esente da dazio?

No. Il Regolamento (UE) 2026/382 ha abrogato la franchigia doganale per le spedizioni di basso valore e dal 1° luglio 2026 le spedizioni con valore intrinseco fino a 150 euro non ne beneficiano più. Nel periodo transitorio, fino al 1° luglio 2028, si applica un dazio forfettario di 3 euro per articolo alle importazioni esenti da IVA in regime IOSS (sportello unico per le importazioni) e alle spedizioni postali.

Quanto è il dazio forfettario di 3 euro e a chi si applica?

È di 3 euro per ciascun articolo di una spedizione il cui valore intrinseco complessivo non supera 150 euro. Si applica quando l’importazione è esente da IVA nel regime IOSS (sportello unico per le importazioni) oppure quando le merci viaggiano in una spedizione postale. Fuori da queste categorie il dazio forfettario non si applica e il dazio è dovuto alle condizioni generali, in base alla voce doganale (codice TARIC) e all’origine. Le modalità di riscossione sono fissate dal Regolamento (UE) 2026/1022.

Dove si controllano le aliquote dei dazi per le proprie merci?

Le aliquote applicabili nell’UE sono pubblicate nella banca dati TARIC dell’Unione europea. Per consultarle serve la voce doganale corretta del prodotto (codice TARIC).

L’IVA pagata all’importazione si può recuperare?

Sì. L’IVA versata all’importazione è detraibile secondo le regole generali, a condizione che le merci siano utilizzate per operazioni imponibili.

Che cos’è l’obbligazione doganale (debito doganale)?

È l’importo dei dazi dovuto per legge che l’importatore deve versare quando introduce le merci nel territorio doganale dell’UE.

Avvertenza: le informazioni hanno carattere operativo e informativo e non costituiscono consulenza legale o fiscale né una decisione vincolante delle autorità doganali. Fonti ufficiali verificate per la versione inglese il 7 agosto 2026.

Ti serve una stima dei costi per la tua spedizione dal Regno Unito? Sdoganamento all’importazione dal Regno Unito (EN) oppure contatta il nostro team operativo (EN).

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