Importazione · Regno Unito → UE
Regime 42 in dogana: importare dal Regno Unito senza IVA all'importazione in un altro Stato UE
Il regime 42 (procedura 42, in dichiarazione codice 4200) è la procedura doganale dell'UE che permette di immettere in libera pratica in uno Stato membro merci provenienti da un Paese terzo, come il Regno Unito, senza pagare l'IVA all'importazione in quello Stato, se le merci proseguono subito verso un altro Stato membro con una cessione intracomunitaria. Per un importatore italiano lo schema tipico è Regno Unito → Paesi Bassi (sdoganamento con codice 42) → Italia (acquisto intracomunitario). I dazi restano dovuti; l'IVA viene assolta in Italia.
A cura del team easyclearance.pl (EN). Versione italiana adattata dalla pagina inglese pubblicata e verificata il 13 aprile 2026: lo schema UK → NL → PL dell'originale è qui riscritto come UK → NL → IT.
Cos'è il regime 42 in dogana?
Il regime 42 – detto anche procedura 42 o Customs Procedure Code 42 (CPC 42) – è una procedura doganale speciale dell'UE che consente l'esenzione dall'IVA all'importazione quando le merci entrano nell'UE da un Paese terzo e sono destinate a un altro Stato membro.
Il principio è semplice: se le merci importate in uno Stato membro sono destinate immediatamente a una cessione intracomunitaria verso un altro Stato membro, nello Stato di ingresso l'IVA all'importazione non si paga. L'imposta viene assolta solo nello Stato di destinazione, come acquisto intracomunitario.
Il vantaggio è finanziario. Con un'importazione ordinaria l'impresa versa subito l'IVA all'importazione dello Stato di ingresso (ad esempio il 21% nei Paesi Bassi o il 19% in Germania) e poi attende settimane o mesi per recuperarla. Con il regime 42 l'IVA non viene versata nello Stato di importazione e nello Stato di destinazione viene rilevata nella liquidazione IVA come operazione di norma neutra.
Il regime 42 è un'eccezione alla regola generale. Se Le serve il quadro standard di dazi e IVA per le merci britanniche sdoganate direttamente in Italia, consulti la guida dazi doganali e IVA all'importazione dal Regno Unito all'Italia.
Regime 42 e IVA: come funziona passo per passo
Si consideri un'impresa italiana che acquista merci da un fornitore britannico; le merci entrano nell'UE dal porto di Rotterdam (Paesi Bassi).
Importazione ordinaria (senza regime 42) nei Paesi Bassi
- Le merci arrivano a Rotterdam.
- Sdoganamento nei Paesi Bassi: l'impresa paga i dazi e l'IVA olandese all'importazione (21%).
- Le merci proseguono verso l'Italia.
- L'impresa attende il rimborso dell'IVA olandese; nel frattempo la liquidità resta immobilizzata.
Importazione con il regime 42
- Le merci arrivano a Rotterdam.
- Sdoganamento nei Paesi Bassi con il codice 42: si pagano solo i dazi, l'importazione è non imponibile ai fini IVA.
- Le merci partono subito per l'Italia come cessione intracomunitaria.
- In Italia l'acquirente rileva l'acquisto intracomunitario: l'IVA a debito e quella detraibile si compensano, se ne ha diritto.
Regola chiave: il regime 42 funziona solo se le merci vengono fisicamente trasportate dallo Stato di importazione (ad esempio i Paesi Bassi) a un altro Stato membro (ad esempio l'Italia). Le merci non possono restare nello Stato di ingresso e le autorità doganali e fiscali lo verificano con rigore.
Merci dal Regno Unito via Paesi Bassi: lo schema UK → NL → IT
Fino al 31 dicembre 2020 il Regno Unito faceva parte dell'UE e gli scambi con l'Italia erano intracomunitari, senza sdoganamento. Dal 1° gennaio 2021 il Regno Unito è un Paese terzo: ogni importazione nell'UE richiede la dichiarazione doganale, il pagamento dei dazi e, secondo le regole ordinarie, dell'IVA all'importazione.
Il regime 42 si applica nello Stato membro in cui le merci vengono immesse in libera pratica e da cui partono verso un altro Stato membro. Per le merci britanniche dirette in Italia ma sdoganate in un porto del Benelux o della Germania lo schema è il seguente:
- Regno Unito → Rotterdam (NL) – le merci lasciano il Regno Unito e arrivano a Rotterdam (in alternativa Anversa in Belgio o Amburgo in Germania).
- Sdoganamento nei Paesi Bassi con codice 42 – dichiarazione di importazione con codice procedura 4200: si pagano i dazi, l'importazione è non imponibile ai fini IVA.
- Cessione intracomunitaria NL → IT – le merci vengono trasportate in Italia; il soggetto registrato ai fini IVA nei Paesi Bassi emette all'acquirente italiano una fattura di cessione intracomunitaria non imponibile.
- Acquisto intracomunitario in Italia – l'acquirente italiano rileva l'operazione secondo le regole italiane sugli acquisti intracomunitari (vedi sotto).
Schema: Regno Unito (Paese terzo) → Rotterdam/NL (importazione con codice 42, non imponibile IVA, dazi dovuti) → Italia (acquisto intracomunitario).
Lo stesso schema vale per le importazioni da qualsiasi Paese terzo, non solo dal Regno Unito: anche chi importa da Cina, Stati Uniti o Turchia utilizza il regime 42 attraverso i porti del Benelux. Se invece le merci viaggiano in transito fino all'Italia e vengono sdoganate qui, si applicano le regole ordinarie; sul transito veda la guida al documento T1 dal Regno Unito.
Chi può usare il regime 42?
Il regime 42 (immissione in libera pratica con IVA assolta in un altro Stato membro) non è accessibile a tutti. Devono essere soddisfatte alcune condizioni.
Requisiti formali
- Numero IVA nello Stato di importazione – l'impresa deve avere un numero IVA nello Stato in cui avviene l'importazione (ad esempio un numero IVA olandese se sdogana a Rotterdam). In alternativa può ricorrere a un rappresentante fiscale.
- Numero IVA nello Stato di destinazione – l'acquirente deve essere identificato ai fini IVA in Italia (o nell'altro Stato di destinazione).
- Numeri attivi nel VIES – entrambi i numeri devono essere attivi e visibili nel VIES, il sistema di scambio di informazioni sull'IVA. L'autorità doganale li verifica al momento dello sdoganamento.
- Merci destinate a una cessione intracomunitaria – le merci devono essere effettivamente destinate a proseguire verso un altro Stato membro; il regime 42 non si applica se restano nello Stato di importazione.
Rappresentante fiscale nei Paesi Bassi
Se non dispone di un numero IVA olandese o belga non deve necessariamente ottenerlo in proprio: un rappresentante fiscale stabilito nel Paese di importazione può agire per Suo conto. Il rappresentante fiscale opera alle condizioni previste dal Belastingdienst. Verifichi le condizioni nella pagina ufficiale indicata tra le fonti.
Chi lo utilizza in pratica?
- Imprese commerciali italiane che importano dal Regno Unito, dalla Cina o dagli Stati Uniti, con registrazione IVA nei Paesi Bassi o in Belgio oppure tramite rappresentante fiscale.
- Spedizionieri e operatori logistici che gestiscono catene di fornitura Regno Unito – UE – Italia.
- Distributori con un magazzino centrale in Italia che acquistano da fornitori di Paesi terzi.
- Gruppi con società in più Stati membri.
Procedura 42 all'importazione: l'acquisto intracomunitario in Italia
La pagina inglese descrive gli adempimenti dell'acquirente polacco. Per un acquirente italiano gli adempimenti seguono le regole italiane sugli acquisti intracomunitari. In base alle indicazioni dell'Agenzia delle Entrate:
- l'acquirente integra la fattura del fornitore comunitario con l'IVA italiana; l'integrazione può essere trasmessa al Sistema di Interscambio con il tipo documento TD18;
- il documento viene annotato sia nel registro delle fatture emesse sia in quello degli acquisti: l'acquirente è al tempo stesso debitore e creditore dell'imposta (inversione contabile);
- l'acquirente deve essere identificato ai fini IVA e risultare nel VIES per poter ricevere cessioni intracomunitarie non imponibili; i dettagli applicativi vanno verificati con il proprio consulente fiscale.
Gli adempimenti italiani (registrazioni, comunicazioni, elenchi Intrastat) vanno verificati con il proprio consulente fiscale: questa sezione è un orientamento, non una consulenza.
Regime 42: documenti necessari
L'applicazione corretta del regime 42 richiede una documentazione precisa. La mancanza di un documento può comportare il rifiuto dell'esenzione e l'addebito dell'intera IVA all'importazione.
Documenti per lo sdoganamento (codice 42)
- Dichiarazione doganale con codice 4200 – presentata nel sistema di importazione del Paese di ingresso (ad esempio AGS nei Paesi Bassi).
- Numero IVA dell'importatore nel Paese di ingresso – olandese, belga o tedesco.
- Numero IVA del destinatario nel Paese di destinazione – per l'Italia il numero con prefisso IT, attivo nel VIES.
- Fattura commerciale del fornitore britannico, con i dati completi delle parti, la descrizione delle merci, il valore e la resa (Incoterms).
- Documento di trasporto – CMR (strada), B/L (mare) o AWB (aereo), che confermi il percorso Regno Unito → Paesi Bassi → Italia.
- Packing list con l'elenco dettagliato delle merci, pesi e dimensioni.
Documenti dopo lo sdoganamento (prova della cessione intracomunitaria)
- Fattura di cessione intracomunitaria emessa dal soggetto registrato nei Paesi Bassi all'acquirente italiano, non imponibile e con i numeri IVA di entrambe le parti.
- CMR con conferma di consegna, firmato dal destinatario in Italia.
- Prova del pagamento delle merci (bonifico).
- Elenco riepilogativo delle cessioni intracomunitarie presentato nel Paese di ingresso (nei Paesi Bassi la «Opgaaf ICP»).
Rischi: cosa controllare
Il regime 42 è un meccanismo legale e diffuso, ma per il rischio di abusi è tra le aree più controllate dalle amministrazioni fiscali europee.
- Nessuna prova del trasporto intra-UE – se non dimostra che le merci hanno lasciato il Paese di importazione e sono arrivate in Italia, l'amministrazione olandese (o belga) può richiedere l'intera IVA con interessi e sanzioni. Conservi CMR, dati di tracciamento e conferme di consegna.
- Numero IVA non attivo – se al momento dello sdoganamento il numero dell'importatore o del destinatario non è attivo nel VIES, la dogana può rifiutare il regime 42. Controlli regolarmente lo stato nel VIES.
- Frodi carosello – in passato il regime 42 è stato sfruttato per frodi carosello e le autorità vi dedicano particolare attenzione. La documentazione deve essere impeccabile.
- Ritardi nel trasporto – le merci devono raggiungere lo Stato di destinazione senza indugio; una sosta prolungata in un magazzino olandese può sollevare domande.
- Elenco riepilogativo mancante o tardivo – può portare alla perdita dell'esenzione.
Conseguenze di un'applicazione errata
- accertamento dell'IVA all'importazione che si sarebbe dovuta pagare (ad esempio il 21% nei Paesi Bassi);
- interessi dalla data dell'importazione;
- sanzioni amministrative, che variano da Stato a Stato;
- nei casi estremi, perdita della possibilità di utilizzare la procedura in futuro.
Consiglio pratico: conservi documenti di trasporto, fatture di cessione intracomunitaria e conferme di consegna (la pagina inglese indica almeno 7 anni; verifichi anche i termini di conservazione italiani con il Suo consulente). In caso di controllo sono la Sua principale difesa.
Regime 42 e Postponed VAT Accounting (PVA): differenze
Il regime 42 viene spesso confuso con la Postponed VAT Accounting britannica. Sono due meccanismi distinti:
| Caratteristica | Regime 42 | PVA (Regno Unito) |
|---|---|---|
| Dove si applica | Stati membri dell'UE | Regno Unito |
| Scopo | Esenzione dall'IVA all'importazione in caso di cessione intracomunitaria | Rinvio dell'IVA all'importazione alla dichiarazione IVA |
| Requisito | Le merci devono proseguire verso un altro Stato membro | Importatore registrato ai fini IVA nel Regno Unito |
| IVA da pagare | Non imponibile nello Stato di importazione | Contabilizzata nella dichiarazione IVA, non alla frontiera |
| Chi la usa | Imprese UE che importano da Paesi terzi | Imprese che importano nel Regno Unito |
La PVA riguarda le importazioni nel Regno Unito, il regime 42 quelle nell'UE. Per approfondire veda la guida alla Postponed VAT Accounting (PVA) nel Regno Unito.
Come può aiutarLa Easy Clearance
Seguiamo gli scambi tra Regno Unito e UE e le importazioni attraverso i porti europei (Rotterdam, Anversa, Amburgo) con il regime 42. Possiamo aiutarLa a:
- valutare se il regime 42 è adatto alla Sua situazione;
- preparare la dichiarazione di importazione con il codice procedura corretto nel porto di ingresso;
- organizzare un rappresentante fiscale nei Paesi Bassi o in Belgio se non ha una registrazione IVA nel Paese di ingresso;
- controllare la documentazione (CMR, fatture di cessione intracomunitaria, elenchi riepilogativi);
- preparare risposte e documenti in caso di richieste dell'amministrazione olandese o belga.
L'ambito del servizio va concordato direttamente con il team. Gli adempimenti IVA italiani restano a cura dell'acquirente e del suo consulente fiscale.
Domande frequenti sul regime 42
Cos'è il regime 42?
Il regime 42 (procedura 42, codice 4200 nella dichiarazione) è una procedura doganale dell'UE che consente di immettere in libera pratica in uno Stato membro merci provenienti da un Paese terzo, come il Regno Unito, senza pagare l'IVA all'importazione in quello Stato, a condizione che le merci siano subito trasferite in un altro Stato membro con una cessione intracomunitaria. L'IVA viene assolta nello Stato di destinazione come acquisto intracomunitario.
Quando si può importare senza IVA in dogana con il regime 42?
Quando le merci sono destinate fin dall'inizio a una cessione intracomunitaria verso un altro Stato membro e lasciano effettivamente il Paese di importazione. Servono un numero IVA nel Paese di importazione (oppure un rappresentante fiscale) e un numero IVA dell'acquirente nel Paese di destinazione, entrambi attivi nel VIES. I dazi restano dovuti.
Quali documenti servono per il regime 42?
La dichiarazione di importazione con codice 4200, la fattura commerciale del fornitore britannico, i numeri IVA dell'importatore e del destinatario, il documento di trasporto (CMR, B/L o AWB), la packing list e, dopo lo sdoganamento, la fattura di cessione intracomunitaria non imponibile, la prova della consegna (CMR firmato), la prova del pagamento e gli elenchi riepilogativi delle cessioni intracomunitarie.
Il regime 42 si può usare per merci dal Regno Unito?
Sì, ma in modo indiretto. Dal 1° gennaio 2021 il Regno Unito è un Paese terzo: le merci entrano nell'UE ad esempio a Rotterdam, vengono sdoganate nei Paesi Bassi con il codice 42 e proseguono verso l'Italia, dove l'acquirente rileva l'acquisto intracomunitario.
Chi risponde se le merci non arrivano nello Stato di destinazione?
Se non si riesce a dimostrare che le merci hanno lasciato il Paese di importazione e sono arrivate nello Stato di destinazione, l'amministrazione fiscale del Paese di importazione (ad esempio quella olandese) può richiedere l'intera IVA all'importazione con interessi e sanzioni. Per questo i documenti di trasporto con conferma di consegna sono decisivi.
Serve un numero IVA olandese?
Per applicare il regime 42 nei Paesi Bassi serve un numero IVA olandese. In alternativa si può ricorrere a un rappresentante fiscale stabilito nei Paesi Bassi che agisce per conto dell'importatore.
Il regime 42 è legale?
Sì. È un meccanismo ufficiale del diritto doganale e IVA dell'UE, basato sul Codice doganale dell'Unione e sulla direttiva IVA 2006/112/CE, ed è molto utilizzato. Proprio perché in passato è stato sfruttato per frodi carosello, le autorità lo controllano con attenzione: la documentazione deve essere completa.
Il regime 42 vale per qualsiasi tipo di merce?
In generale sì, per le merci importate nell'UE con destinazione a una cessione intracomunitaria. Per i prodotti soggetti ad accisa (alcol, tabacchi, carburanti) valgono regole aggiuntive, da verificare caso per caso con l'amministrazione del Paese di importazione.
In sintesi
- Il regime 42 (codice 4200) esenta dall'IVA all'importazione nello Stato di ingresso le merci destinate subito a un altro Stato membro.
- Per le merci britanniche dirette in Italia lo schema tipico è Regno Unito → Paesi Bassi → Italia; i dazi restano dovuti.
- Servono numeri IVA attivi nel VIES (o un rappresentante fiscale) e la prova del trasporto effettivo in Italia.
- In Italia l'acquirente rileva l'acquisto intracomunitario con integrazione della fattura e doppia registrazione.
Fonti ufficiali
- Commissione europea: Customs procedures – procedure doganali (in inglese)
- Commissione europea: VIES – verifica dei numeri IVA
- Belastingdienst: Tax representative – rappresentante fiscale nei Paesi Bassi (in inglese)
- Agenzia delle Entrate: FAQ autofatture e integrazioni (acquisti intracomunitari)
Supporto per l'importazione con il regime 42
Importa regolarmente merci dal Regno Unito verso l'Italia? Descriva merce, porto di ingresso e destinazione tramite la pagina contatti (EN): il nostro team valuterà con Lei se il regime 42 è applicabile e quali documenti preparare.
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Nota: le informazioni hanno carattere generale e operativo, si basano sulla pagina inglese verificata il 13 aprile 2026 e sulle fonti ufficiali sopra citate, consultate il 18 ottobre 2026. Non costituiscono un parere vincolante delle autorità né una consulenza legale o fiscale individuale.