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IVA · Esportazione · Regno Unito

Fattura per l'Inghilterra: IVA non imponibile all'esportazione e dati da indicare

Chi vende merce a un cliente in Inghilterra, Scozia o Galles emette una fattura per l'Inghilterra senza IVA italiana: la cessione è un'esportazione verso un paese fuori dall'Unione europea e rientra tra le operazioni non imponibili dell'articolo 8 del DPR 633/72. In fattura, al posto dell'imposta, va l'annotazione «operazione non imponibile» richiesta dall'articolo 21 dello stesso decreto. La non imponibilità però regge solo se l'esportazione risulta da un documento doganale, cioè se Lei può provare che la merce è davvero uscita dall'Unione.

A cura del team easyclearance.pl. Articolo scritto per il mercato italiano sulla base del testo vigente degli articoli 8 e 21 del DPR 633/72 pubblicato su Normattiva. Verificato il 18 ottobre 2026.

Fattura per l'Inghilterra: con IVA o senza?

Dopo la Brexit la Gran Bretagna è un paese terzo. Una vendita di beni spediti dall'Italia a un cliente britannico non è quindi una cessione intracomunitaria, ma una cessione all'esportazione. L'articolo 8, comma 1, lettera a), del DPR 633/72 considera non imponibili le cessioni eseguite mediante trasporto o spedizione dei beni fuori dal territorio dell'Unione a cura o a nome del cedente.

Attenzione all'Irlanda del Nord: questo articolo riguarda le spedizioni verso Inghilterra, Scozia e Galles. Per le merci l'Irlanda del Nord segue regole particolari, anche in materia di IVA, per cui una vendita a un cliente nordirlandese non va automaticamente trattata come esportazione ai sensi dell'art. 8: verifichi il caso con il Suo consulente fiscale prima di emettere la fattura.

In pratica la fattura verso l'Inghilterra non espone l'IVA italiana, a condizione che:

Chi cerca una fattura per l'Inghilterra con IVA di solito vuole capire se l'IVA italiana va applicata: se manca la prova dell'uscita, la non imponibilità diventa difficile da difendere e il rischio ricade sul venditore. Per questo la fattura e la documentazione doganale vanno preparate insieme.

Un caso diverso è quello della lettera b): beni consegnati in Italia e trasportati fuori dall'Unione dal cliente non residente o per suo conto. Qui la norma richiede che i beni escano entro 90 giorni dalla consegna e che l'uscita sia provata con la vidimazione dell'ufficio doganale (o postale) su un esemplare della fattura. Sono esclusi, tra l'altro, i beni trasportati nei bagagli personali.

Come si emette una fattura per l'Inghilterra

La fattura di vendita al cliente britannico è una normale fattura italiana: i contenuti obbligatori sono quelli dell'articolo 21, comma 2, del DPR 633/72. Ecco i dati da controllare prima dell'emissione:

DatoCosa indicare
Data e numerodata di emissione e numero progressivo che identifica la fattura in modo univoco
Cedenteditta o denominazione, sede e numero di partita IVA della Sua impresa
Clientedenominazione e indirizzo completo del cliente nel Regno Unito
Mercenatura, qualità e quantità dei beni ceduti
Importicorrispettivo e altri dati necessari a determinare la base imponibile, con importi arrotondati al centesimo di euro
Impostanessuna IVA esposta: al suo posto l'annotazione «operazione non imponibile»

Il termine generale per l'emissione è di dodici giorni dall'effettuazione dell'operazione, salvo i casi particolari previsti dall'articolo 21, comma 4 (ad esempio la fattura differita riepilogativa per le consegne dello stesso mese allo stesso cliente).

Conviene inoltre che la fattura sia coerente con i documenti doganali e di trasporto: descrizione della merce, quantità, valore e resa concordata dovrebbero coincidere con quanto dichiarato all'esportazione. Per i dati che servono alla dogana britannica (codice merceologico, origine, valore in dogana) consulti la nostra checklist sulla fattura commerciale per il Regno Unito: è un documento con uno scopo diverso, anche se spesso coincide con la fattura di vendita.

Dicitura di non imponibilità in fattura

L'articolo 21, comma 6, lettera b), del DPR 633/72 stabilisce che le fatture relative alle operazioni non imponibili degli articoli 8, 8-bis, 9 e 38-quater riportino, in luogo dell'ammontare dell'imposta, l'annotazione «operazione non imponibile».

Nella prassi molti operatori aggiungono anche il riferimento normativo, così che il titolo della non imponibilità sia chiaro a chi controlla la fattura. Un esempio di dicitura:

«Operazione non imponibile ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a), DPR 633/72 – cessione all'esportazione»

Se la merce viene ritirata in Italia dal cliente britannico e trasportata da lui fuori dall'Unione, il riferimento corretto è la lettera b) e non la lettera a). La lettera da citare dipende quindi da chi organizza il trasporto: è un dettaglio da concordare prima di scegliere la resa (Incoterms).

Attenzione al cambio di norma: su Normattiva gli articoli 8 e 21 del DPR 633/72 risultano abrogati dal D.Lgs. 19 gennaio 2026, n. 10, con testo vigente fino al 31 dicembre 2026. Dal 1° gennaio 2027 il riferimento normativo nella dicitura andrà quindi aggiornato alla nuova disciplina del D.Lgs. 10/2026; come trattare le operazioni a cavallo di questa data e quale articolo citare lo verifichi con il Suo consulente fiscale prima di modificare i modelli di fattura.

Serve la fattura elettronica per un cliente inglese?

Le FAQ dell'Agenzia delle Entrate sulla fattura elettronica indicano che l'operatore IVA italiano può emettere la fattura elettronica anche verso un cliente estero, comunitario o extracomunitario, indicando nel campo «Codice destinatario» il codice convenzionale «XXXXXXX» e, per il cliente, il codice del Paese estero con il suo identificativo. Secondo le stesse FAQ, in questo caso per quella fattura non serve la comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere (il cosiddetto esterometro).

Il cliente britannico non riceve la fattura dal Sistema di Interscambio: conviene inviargli anche una copia leggibile (ad esempio in PDF), che gli serve per lo sdoganamento all'importazione nel Regno Unito.

Le regole italiane di trasmissione dei dati delle operazioni con clienti esteri sono state modificate più volte: prima di impostare il gestionale verifichi le istruzioni aggiornate dell'Agenzia delle Entrate con il Suo consulente.

Prova dell'uscita: cosa serve per mantenere l'IVA non imponibile

Per le cessioni della lettera a) l'articolo 8 richiede che l'esportazione risulti da documento doganale. Nell'esportazione telematica la prova di riferimento è l'esito di uscita collegato all'MRN della dichiarazione di esportazione, cioè la conferma che la dogana di uscita ha registrato l'uscita della merce dall'Unione.

Quando l'esito di uscita non arriva, esistono procedure e prove alternative: le abbiamo spiegate nel dettaglio nella guida prova di uscita merci e prove alternative per l'IVA all'export. Per la fattura, i consigli pratici sono:

La dichiarazione di esportazione in Italia viene presentata da uno spedizioniere o rappresentante doganale locale. easyclearance.pl non presenta dichiarazioni di esportazione nell'Unione europea: seguiamo il lato britannico della spedizione.

Chi paga i dazi del Regno Unito sulla merce fatturata?

La fattura italiana non contiene i dazi del Regno Unito né l'IVA all'importazione britannica: questi oneri nascono all'ingresso in Gran Bretagna, con la dichiarazione di importazione presentata nel sistema britannico CDS. Chi li sostiene dipende dalla resa concordata con il cliente:

Le differenze pratiche sono spiegate nelle guide DAP, DDP ed EXW per il Regno Unito e importer of record nel Regno Unito. Per l'origine preferenziale, che può ridurre i dazi britannici, veda la guida al sistema REX e la dichiarazione di origine.

Domande frequenti

Come si emette una fattura per l'Inghilterra?

Si emette una normale fattura italiana con i dati obbligatori dell'articolo 21, comma 2, del DPR 633/72, senza esporre l'IVA e con l'annotazione «operazione non imponibile» prevista dall'articolo 21, comma 6, per le cessioni all'esportazione dell'articolo 8.

La fattura verso Inghilterra, Scozia e Galles è con IVA o senza?

Senza IVA italiana, se la merce viene trasportata o spedita fuori dall'Unione e l'esportazione risulta da documento doganale. Senza questa prova la non imponibilità diventa difficile da difendere. Per l'Irlanda del Nord il trattamento va verificato a parte con il consulente.

Quale dicitura di non imponibilità va indicata in fattura?

La norma richiede l'annotazione «operazione non imponibile». Nella prassi si aggiunge il riferimento, ad esempio «art. 8, comma 1, lett. a), DPR 633/72» per i beni spediti dal venditore. Per le operazioni dal 1° gennaio 2027 il riferimento normativo andrà aggiornato, perché gli articoli 8 e 21 del DPR 633/72 risultano abrogati dal D.Lgs. 19 gennaio 2026, n. 10, con testo vigente fino al 31 dicembre 2026.

Serve la fattura elettronica per un cliente inglese?

Non è l'unica strada, ma le FAQ dell'Agenzia delle Entrate consentono di emettere la fattura elettronica anche verso un cliente estero, con codice destinatario «XXXXXXX»; in tal caso per quella fattura non serve la comunicazione dei dati transfrontalieri. Al cliente britannico conviene inviare anche una copia leggibile, ad esempio in PDF. Le istruzioni aggiornate vanno verificate con il proprio consulente.

Cosa serve per provare l'uscita della merce e mantenere l'IVA non imponibile?

Un documento doganale che attesti l'esportazione, in pratica l'esito di uscita collegato all'MRN. Se manca, si possono usare procedure e prove alternative, descritte nella nostra guida alla prova di uscita merci.

Chi paga i dazi britannici sulla merce fatturata?

Dipende dalla resa: con DAP di solito il cliente britannico come importatore, con DDP il venditore. I dazi e l'IVA britannici non compaiono nella fattura italiana di vendita.

In sintesi

Fonti ufficiali

Fonti verificate il 18 ottobre 2026.

Supporto per il lato britannico della spedizione

easyclearance.pl è un'agenzia doganale britannica registrata nel CDS con EORI del Regno Unito. Ci occupiamo del lato britannico: dichiarazione di importazione in CDS, ENS, indicazioni sul GMR e domande su DDP e importatore nel Regno Unito. Descriva merce, percorso, resa e valore tramite la pagina contatti. La dichiarazione di esportazione in Italia resta a cura di uno spedizioniere doganale locale.

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Nota: le informazioni hanno carattere generale e si basano sulle fonti ufficiali sopra citate, verificate il 18 ottobre 2026. Non costituiscono consulenza legale o fiscale individuale: per la fatturazione e gli adempimenti IVA si rivolga al Suo commercialista.

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